Possesso e trasporto di armi – A.D.A.O.
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POSSESSO E
TRASPORTO DI ARMI

Art. 80

Sono considerati strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art. 42 della legge, i coltelli e le forbici con lama eccedenti i quattro centimetri, le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell'art.45 del regolamento.
Non sono tuttavia da comprendersi fra detti strumenti: i coltelli acuminati o con apice tagliente la cui lama, pur eccedente i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza. Non sono considerate armi, per effetto dello stesso art. 45, gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.
PERTANTO GLI STRUMENTI SPORTIVI DESTINATI ALLE ARTI MARZIALI (USO SPORTIVO) QUALI SPADE, SCIABOLE, BASTONI, COLTELLI, ECC. NON SONO CONSIDERATI ARMI E QUINDI NON SONO SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA VIGENTE SULLE ARMI E CIOE' VENDITA, DETENZIONE E TRASPORTO. In ogni caso il trasporto dei suddetti strumenti sarebbe opportuno che fosse accompagnato da apposita tessera o dichiarazione rilasciate dalle società sportive di appartenenza che comprovino la effettiva condizione di praticante di Arti Marziali e che le armi in oggetto siano custodite riposte, durante il trasporto, nei contenitori specifici (porta armi).


A questo si può aggiungere che per quanto appreso dalle informazioni ricevute in merito al trasporto di altre armi per usi sportivi (coltelli, fucili subacquei, archi e frecce, balestre, ecc.) conta molto anche la difficile accessibilità dell'arma trasportata che sta direttamente a dimostrare come sia impossibile, anche volendo, un uso tempestivo della stessa la quale diviene quindi disponibile all'uso solo dopo una serie di operazioni che ne ostacolano palesemente il pronto utilizzo (accesso al portabagagli dell'auto, spostamento di altri bagagli, apertura del lucchetto del porta-armi, scioglimento dei lacci del fodero interno e, nel nostro caso, scioglimento del nodo di fermo della tsuba, ecc.).

Art.45


Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
(omissis...)